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[1]Il Consorzio, allo scopo di facilitare l'impiego del minerale di zolfo in determinate industrie, ha facolta' di acquistarlo, per rivenderlo, direttamente dai consorziati, pagandolo in ragione dello zolfo che si potrebbe ricavare dal minerale coi sistemi ordinari di fusione.
[2]I consorziati possono anche usare o alienare a terzi, coll'autorizzazione del Consorzio, il minerale di zolfo, lo sterro di zolfo ed i residui del minerale fuso con apparecchi a vapore, per applicarli nell'isola alla fabbricazione di prodotti industriali dei quali lo zolfo entri a far parte.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
