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[1]L'apertura di nuove zolfare nell'isola sara' concessa soltanto a coloro che dimostrino di avere i mezzi finanziari occorrenti per una razionale lavorazione della zolfara e provvedano ad una adeguata direzione tecnica.

[2]La concessione sara' data dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito l'ufficio minerario di Caltanissetta, che fissera', caso per caso, le norme per tale lavorazione.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art7 · fonte del testo