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[1]I consorziati sono rappresentati da un Comitato di delegati, scelto fra i consorziati stessi, composto di trentasei membri.

[2]I delegati sono eletti dai consorziati, meta' con la votazione per numero e meta' con la votazione per interesse, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

[3]Ove prima della scadenza del quadrennio, il numero dei componenti il Comitato dei delegati, per dimissioni od altre cause, si riduca di oltre un terzo, si procedera' immediatamente alle relative surrogazioni.

[4]Spetta al Comitato dei delegati:

[5]1. Discutere, approvare o modificare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

[6]2. Nominare i componenti il Consiglio d'amministrazione, ai termini dell'art. 10.

[7]3. Nominare i membri del Collegio arbitrale, di cui all'art. 15.

[8]4. Stabilire le norme e le garanzie per la eventuale limitazione della produzione, quando cio' sia riconosciuto necessario.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art8 · fonte del testo