Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1916 al 16 dicembre 2009. 280 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il Consorzio e' amministrato da un Consiglio composto di sei membri titolari e quattro supplenti scelti fra i consorziati e dal direttore generale, che lo presiede.
tolto: Quattro membri titolari e due supplenti sono nominati dal Comitato dei delegati, due titolari ed un supplente scelti dai delegati eletti per numero nel proprio seno, e due titolari e un supplente da quelli eletti per interesse pure nel proprio sono. Gli altri membri sono nominati, sempre fra i consorziati, un titolare ed un supplente dal ministro di agricoltura, industria e commercio, ed un titolare ed un supplente dal Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia, fuori del proprio seno e di quello del Consiglio generale.
tolto: I supplenti non possono intervenire nelle adunanze del Consiglio se non in sostituzione di consiglieri titolari.
tolto: I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni, e quelli elettivi si rinnovano per meta' ogni due anni. Nel primo biennio decide la sorte.
tolto: Gli uscenti di nomina elettiva non possono essere rieletti che dopo un biennio dalla scadenza, e gli altri possono essere confermati.
tolto: Quando per morte, o per dimissioni venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina il surrogante, il quale dura in carica sino alla prossima adunanza del Comitato dei delegati.
tolto: Sono incompatibili con l'ufficio di membro del Consiglio d'amministrazione coloro che esercitano direttamente od indirettamente il commercio di esportazione degli zolfi, o l'industria della raffinazione, o siano depositari degli zolfi consorziali nei porti d'imbarco, i soci delle Societa' esercenti tali imprese, e tutti gli stipendiati del Consorzio.
tolto: Nel R. decreto, di cui all'art. 8 della presente legge, saranno stabilite le norme per la elezione e la rinnovazione dei componenti il Consiglio e per il funzionamento di esso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art10 · fonte del testo