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[1]Il numero complessivo delle cattedre di ruolo e' stabilito di anno in anno con decreto Reale promosso dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, in base:
[2]1° al numero delle classi e corsi ordinari;
[3]2° al numero delle classi e corsi completi aggiunti che hanno carattere di stabilita' nel medesimo Istituto, perche' ivi esistenti da un triennio;
[4]3° a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti, che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel suo complesso, pur variando le sedi.
[5]In ciascun Istituto, oltre le cattedre che saranno determinate dal suo organico, possono istituirsi cattedre parallele di una disciplina o di un gruppo di discipline soltanto quando coll'insegnamento nel corso ordinario e nelle classi aggiunte si superi il doppio del limite obbligatorio di cui all'articolo 8.
[6]Per le materie letterarie nelle classi ginnasiali puo' istituirsi una cattedra parallela anche quando si raggiunga il doppio delle ore d'insegnamento determinate dal programma.
[7]Il regolamento stabilira' le norme e le condizioni per la istituzione e il mantenimento delle classi aggiunte e per la determinazione del numero delle cattedre di ruolo che anno per anno possono essere assegnate a ciascun Istituto.
[8]Sono abrogati gli articoli 8, 9, 11 e i primi cinque comma dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 17 giugno 1916
