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[1]Il numero complessivo delle cattedre di ruolo e' stabilito di anno in anno con decreto Reale promosso dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, in base:
[2]1° al numero delle classi e corsi ordinari;
[3]2° al numero delle classi e corsi completi aggiunti che hanno carattere di stabilita' nel medesimo Istituto, perche' ivi esistenti da un triennio;
[4]3° a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti, che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel suo complesso, pur variando le sedi. 4
[5]In ciascun Istituto, oltre le cattedre che saranno determinate dal suo organico, possono istituirsi cattedre parallele di una disciplina o di un gruppo di discipline soltanto quando coll'insegnamento nel corso ordinario e nelle classi aggiunte si superi il doppio del limite obbligatorio di cui all'articolo 8. 4
[6]Per le materie letterarie nelle classi ginnasiali puo' istituirsi una cattedra parallela anche quando si raggiunga il doppio delle ore d'insegnamento determinate dal programma. 4
[7]Il regolamento stabilira' le norme e le condizioni per la istituzione e il mantenimento delle classi aggiunte e per la determinazione del numero delle cattedre di ruolo che anno per anno possono essere assegnate a ciascun Istituto.
[8]Sono abrogati gli articoli 8, 9, 11 e i primi cinque comma dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 634, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per gli anni scolastici 1916-1917, 1917-1918, 1918-1919 e' sospesa l'applicazione dei primi tre comma dell'art. 10 della legge 16 luglio 1914, n. 679".
Testo in vigore dal 17 giugno 1916 al 16 dicembre 2009
