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[1]Le classi aggiunte nelle scuole medie e normali Regie e pareggiate si assegnano tenendo conto del seguente ordine di preferenza:
[2]1° all'insegnante o agli insegnanti delle relative materie della medesima scuola;
[3]2° agli insegnanti di materie affini alla medesima scuola;
[4]3° agli insegnanti della stessa materia in altre scuole di pari grado;
[5]4° agli insegnanti di altra materia in altre scuole di pari grado;
[6]5° agli insegnanti della stessa o di altra materia in altre scuole di grado diverso, con preferenza per gli insegnanti delle scuole annesse a quelle cui si tratta di provvedere;
[7]6° agli estranei al personale di ruolo abilitati.
[8]Nell'ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati e' data preferenza alle donne per le sezioni femminili ed agli uomini per le sezioni maschili.
[9]In ogni caso, l'assegnazione delle classi aggiunte secondo l'ordine anzidetto e' subordinata all'obbligo del completamento di orario dei professori e all'obbligo d'insegnamento dei capi d'istituto, alle esigenze dell'orario dei diversi istituti, ed a ragioni didattiche o di servizio o di diligenza e robustezza fisica, di cui e' giudice la autorita' scolastica locale, fermo restando il diritto di ricorso a norma della legge vigente.
[10]Le classi aggiunte si costituiscono in ogni scuola sulla base del numero degli alunni effettivamente e regolarmente inscritti appena chiusa la sessione ordinaria autunnale degli esami e in ogni caso non oltre il 31 ottobre.
[11]Esse rimangono immutate per tutto l'anno scolastico, anche se il numero degli alunni aumenti.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 27 aprile 1918
