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[1]Le classi aggiunte nelle scuole medie e normali Regie e pareggiate si assegnano tenendo conto del seguente ordine di preferenza:

[2]1° all'insegnante o agli insegnanti delle relative materie della medesima scuola;

[3]2° agli insegnanti di materie affini alla medesima scuola;

[4]3° agli insegnanti della stessa materia in altre scuole di pari grado;

[5]4° agli insegnanti di altra materia in altre scuole di pari grado;

[6]5° agli insegnanti della stessa o di altra materia in altre scuole di grado diverso, con preferenza per gli insegnanti delle scuole annesse a quelle cui si tratta di provvedere;

[7]6° agli estranei al personale di ruolo abilitati.

[8]Nell'ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati e' data preferenza alle donne per le sezioni femminili ed agli uomini per le sezioni maschili.

[9]In ogni caso, l'assegnazione delle classi aggiunte secondo l'ordine anzidetto e' subordinata all'obbligo del completamento di orario dei professori e all'obbligo d'insegnamento dei capi d'istituto, alle esigenze dell'orario dei diversi istituti, ed a ragioni didattiche o di servizio o di diligenza e robustezza fisica, di cui e' giudice la autorita' scolastica locale, fermo restando il diritto di ricorso a norma della legge vigente.

[10]Le classi aggiunte si costituiscono in ogni scuola sulla base del numero degli alunni effettivamente e regolarmente inscritti appena chiusa la sessione ordinaria autunnale degli esami e in ogni caso non oltre il 31 ottobre.

[11]Esse rimangono immutate per tutto l'anno scolastico, anche se il numero degli alunni aumenti.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 27 aprile 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art11 · fonte del testo