Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Possono aspirare all'ufficio di capo d'Istituto incaricato:
tolto: a) per le scuole di secondo grado gli insegnanti di tali scuole appartenenti al ruolo A, che abbiano almeno otto anni di lodevole effettivo servizio di ruolo, governativo o pareggiato, dei quali non meno di tre in scuole d'ordine e grado corrispondente;
tolto: b) per le scuole di primo grado gl'insegnanti di tali scuole appartenenti al ruolo A o al ruolo B, che abbiano almeno otto anni di lodevole effettivo servizio di ruolo, governativo o pareggiato.
tolto: L'insegnante, il quale rifiuti la nomina a capo d'Istituto incaricato o la sede a cui e' destinato, non puo' avere durante il biennio, per il quale abbia ottenuto l'idoneita', una nuova offerta, ne' essere compreso per il biennio successivo nell'elenco degli idonei.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art12 · fonte del testo