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I capi di istituto effettivi, col loro consenso o d'ufficio, sentita in questo caso la sezione per l'istruzione media della giunta del consiglio superiore, possono essere restituiti all'ufficio di insegnante e ai ruoli donde provengono, con lo stipendio che avrebbero conseguito qualora non ne fossero usciti, anche in soprannumero, finche' il posto di ruolo non sia vacante.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art15 · fonte del testo