Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il capo di Istituto effettivo ad ogni quinquennio, a datare dall'ultimo aumento di stipendio avuto come insegnante, consegue un aumento di stipendio diL. 500 fino a raggiungere il limite massimo di stipendio stabilito per gli insegnanti del ruolo cui appartiene, aumentato della somma corrispondente all'assegno di cui gode come capo Istituto.
tolto: La concessione di questo aumento quinquennale puo' essere anticipata di un anno a norma dell'art. 6.
tolto: Il capo di istituto, che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto, ha diritto ad un settimo aumento quinquennale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art14 · fonte del testo