Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 262 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Il capo d'istituto incaricato od effettivo nei ginnasi isolati, nei licei isolati, negli Istituti nautici, nelle scuole normali senza classi complementari, nelle scuole tecniche e complementari, che non abbiano piu' di otto classi tra ordinarie ed aggiunte, ha l'obbligo d'insegnamento pari al programma della disciplina o delle discipline da lui professate.

tolto: Nei predetti Istituti che abbiano un maggiore numero di classi e nei licei-ginnasi, negli Istituti tecnici e nelle scuole normali con classi complementari il capo d'Istituto ha obbligo di insegnamento da un minimo di ore sei a un massimo di ore dodici, secondo le esigenze del servizio e dei programmi, i quali salvo assoluta necessita', non devono essere frazionati; ha obbligo d'insegnamento pari all'orario del programma, ove questo sia inferiore al detto minimo.

tolto: L'insegnamento del capo di Istituto deve essere impartito, sempre quando sia possibile, in classi aggiunte; alla cattedra tenuta da lui quando egli insegni in classi aggiunte, si provvede con altro insegnante di ruolo, sempre che la cattedra medesima non debba essere soppressa a norma dell'art. 10 della presente legge.

tolto: In ogni caso, quando la popolazione scolastica di un Istituto sia superiore, da un biennio, a 250 alunni, non comprese per le scuole normali e i corsi magistrali le scuole annesse, il capo di Istituto incaricato od effettivo e' esonerato dall'insegnamento.

tolto: Il capo d'Istituto provvede alle eventuali improvvise assenze col personale della scuola, e, quando non ne abbia modo, supplisce egli stesso, senza diritto a compenso.

tolto: Egli non puo' assumere alcun incarico, sia nel proprio, sia in altro istituto, salvo gravi ragioni di servizio da valutarsi dal Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art16 · fonte del testo