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Ogni anno possono essere mandati in missione a perfezionarsi nelle lingue estere presso le scuole governative di Stati esteri 20 insegnanti di ruolo, alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 18 e con una indennita' di missione di L. 1000. La missione non puo' essere rinnovata per piu' di un anno.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 17 giugno 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art20 · fonte del testo