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Ogni anno possono essere mandati in missione a perfezionarsi nelle lingue estere presso le scuole governative di Stati esteri 20 insegnanti di ruolo, alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 18 e con una indennita' di missione di L. 1000. La missione non puo' essere rinnovata per piu' di un anno.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 17 giugno 1916
