Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1916 al 27 febbraio 1919. Leggi il testo vigente →
Ogni anno possono essere mandati in missione a perfezionarsi nelle lingue estere presso le scuole governative di Stati esteri 20 insegnanti di ruolo, alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 18 e con una indennita' di missione di L. 1000. La missione non puo' essere rinnovata per piu' di un anno. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 634, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che per l'anno scolastico 1916-917 e' sospesa l'applicazione del presente articolo.
Testo in vigore dal 17 giugno 1916 al 27 febbraio 1919
