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Ogni anno possono essere mandati in missione a perfezionarsi nelle lingue estere presso le scuole governative di Stati esteri 20 insegnanti di ruolo, alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 18 e con una indennita' di missione di L. 1000. La missione non puo' essere rinnovata per piu' di un anno. 4 7
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 634, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che per l'anno scolastico 1916-917 e' sospesa l'applicazione del presente articolo.
Il D.L. Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, convertito senza modificazioni dalla 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Colla fine dell'anno 1918-919 cessano di avere effetto gli articoli 18 e 20 della legge 16 luglio 1914, n. 679".
Testo in vigore dal 27 febbraio 1919 al 16 dicembre 2009
