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[1]Lo stipendio dei segretari dei licei-ginnasi, delle scuole normali e degli Istituti di magistero per l'educazione fisica e' determinato dalla tabella E.
[2]I segretari conseguono quattro aumenti quinquennali di lire 250 ciascuno fino al limite massimo stabilito dalla tabella stessa.
[3]I segretari dovranno essere forniti di licenza di scuola media di primo grado.
[4]Negli Istituti con una popolazione scolastica stabile non inferiore a 150 alunni, per i quali spetti allo Stato di provvedere anche alle spese per il personale non insegnante, il capo d'Istituto puo' essere autorizzato dal Ministero ad affidare le funzioni di segretario ad un insegnante, o, in difetto, a persona estranea di sua fiducia, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. La retribuzione per tale incarico e' stabilita volta per volta dal Ministero secondo l'importanza dell'Istituto, ma non puo' superare le 600 lire annue; al pagamento di detta retribuzione potra' essere provveduto colle norme fissate dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, numero 142.
[5]In quelli di tali Istituti, nei quali siano inscritte oltre 100 alunne, puo' essere nominata, di anno in anno, un'assistente fornita almeno di licenza. di scuola media di primo grado coll'obbligo di dare opera anche pei lavori di segreteria. La stia retribuzione non puo' essere inferiore alle 600 lire annue ne' superiore allo stipendio minimo dei segretari.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 10 agosto 1914
