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[1]Lo stipendio dei segretari dei licei-ginnasi, delle scuole normali e degli Istituti di magistero per l'educazione fisica e' determinato dalla tabella E.
[2]I segretari conseguono quattro aumenti quinquennali di lire 250 ciascuno fino al limite massimo stabilito dalla tabella stessa.
[3]I segretari dovranno essere forniti di licenza di scuola media di primo grado.
[4]Negli Istituti con una popolazione scolastica stabile non inferiore a 150 alunni, per i quali spetti allo Stato di provvedere anche alle spese per il personale non insegnante, il capo d'Istituto puo' essere autorizzato dal Ministero ad affidare le funzioni di segretario ad un insegnante, o, in difetto, a persona estranea di sua fiducia, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. La retribuzione per tale incarico e' stabilita volta per volta dal Ministero secondo l'importanza dell'Istituto, ma non puo' superare le 600 lire annue; al pagamento di detta retribuzione potra' essere provveduto colle norme fissate dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, numero 142. 9 12
[5]In quelli di tali Istituti, nei quali siano inscritte oltre 100 alunne, puo' essere nominata, di anno in anno, un'assistente fornita almeno di licenza di scuola media di primo grado coll'obbligo di dare opera anche pei lavori di segreteria. La sua retribuzione non puo' essere inferiore alle 600 lire annue ne' superiore allo stipendio minimo dei segretari. 9 12
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Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Errata-Corrige in G.U. 10/08/1914, n. 190
1L'Errata-Corrige in G.U. 10/08/1914, n. 190 ha disposto che "Nella legge 12 luglio 1914, n. 679, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 stesso mese, n. 174, non fu riprodotta fra gli articoli 20 e 21 l'intera dicitura: «Capo II - personale di segreteria e di servizio», come qui si stampa".
Il D.L. Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 7, commi 4 e 5) che "Il massimo della retribuzione per l'incarico di segretario di cui al penultimo comma dell'art. 21 della legge 16 luglio 1914, n. 679 e' fissato in L. 1000. Il limite minimo di retribuzione fissato nell'ultimo comma del medesimo articolo per l'incarico dell'assistenza alle alunne e' stabilito in L. 900".
Regio Decreto 13 maggio 1920, n. 843
12con decorrenza dal 1 ottobre 1919
Il Regio Decreto 13 maggio 1920, n. 843, nel modificare l'art. 7, commi 4 e 5 del D.L. Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le retribuzioni indicate nei capoversi dell'art. 5 nel 4° e 5° comma dell'art. 7 e nel 2° comma dell'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 563, sono aumentate in ragione di un decimo a decorrere dal 1° ottobre 1919. Tale aumento e' applicabile anche al personale dei RR. educandati femminili di cui all' art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387, sugli stipendi aumentati in conformita' dell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo".
Testo in vigore dal 16 luglio 1920 al 16 dicembre 2009
