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[1]Lo stipendio dei segretari dei licei-ginnasi, delle scuole normali e degli Istituti di magistero per l'educazione fisica e' determinato dalla tabella E.

[2]I segretari conseguono quattro aumenti quinquennali di lire 250 ciascuno fino al limite massimo stabilito dalla tabella stessa.

[3]I segretari dovranno essere forniti di licenza di scuola media di primo grado.

[4]Negli Istituti con una popolazione scolastica stabile non inferiore a 150 alunni, per i quali spetti allo Stato di provvedere anche alle spese per il personale non insegnante, il capo d'Istituto puo' essere autorizzato dal Ministero ad affidare le funzioni di segretario ad un insegnante, o, in difetto, a persona estranea di sua fiducia, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. La retribuzione per tale incarico e' stabilita volta per volta dal Ministero secondo l'importanza dell'Istituto, ma non puo' superare le 600 lire annue; al pagamento di detta retribuzione potra' essere provveduto colle norme fissate dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, numero 142.

[5]In quelli di tali Istituti, nei quali siano inscritte oltre 100 alunne, puo' essere nominata, di anno in anno, un'assistente fornita almeno di licenza. di scuola media di primo grado coll'obbligo di dare opera anche pei lavori di segreteria. La stia retribuzione non puo' essere inferiore alle 600 lire annue ne' superiore allo stipendio minimo dei segretari.

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Errata-Corrige in G.U. 10/08/1914, n. 190

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L'Errata-Corrige in G.U. 10/08/1914, n. 190 ha disposto che "Nella legge 12 luglio 1914, n. 679, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 stesso mese, n. 174, non fu riprodotta fra gli articoli 20 e 21 l'intera dicitura: «Capo II - personale di segreteria e di servizio», come qui si stampa".

Testo in vigore dal 10 agosto 1914 al 1 maggio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1914

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 10 agosto 1914.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Errata-Corrige in G.U. 10/08/1914, n. 190

    L'Errata-Corrige in G.U. 10/08/1914, n. 190 ha disposto che "Nella legge 12 luglio 1914, n. 679, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 stesso mese, n. 174, non fu riprodotta fra gli articoli 20 e 21 l'intera dicitura: «Capo II - personale di segreteria e di servizio», come qui si stampa".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art21 · fonte del testo