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[1]Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda ai capi di istituto d'istruzione media e normale, eccettuati quelli per uso elettorale, dovra' pagarsi una indennita' in conformita' della tabella F.
[2]L'introito delle indennita' anzidette, nelle quali non e' compreso il costo della carta bollata o della marca corrispondente, sara' devoluto a beneficio dei segretari dei singoli Istituti.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 10 agosto 1914
