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[1]Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda ai capi di istituto d'istruzione media e normale, eccettuati quelli per uso elettorale, dovra' pagarsi una indennita' in conformita' della tabella F.
[2]L'introito delle indennita' anzidette, nelle quali non e' compreso il costo della carta bollata o della marca corrispondente, sara' devoluto a beneficio dei segretari dei singoli Istituti.
[3]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Errata-Corrige in G.U. 10/08/1914, n. 190
1L'Errata-Corrige in G.U. 10/08/1914, n. 190 ha disposto che "Nella legge 12 luglio 1914, n. 679, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 stesso mese, n. 174, non fu riprodotta fra gli articoli 20 e 21 l'intera dicitura: «Capo II - personale di segreteria e di servizio», come qui si stampa".
Testo in vigore dal 10 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
