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[1]All'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e' sostituito il seguente:

[2]«Per le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore o la dignita' dell'insegnante o del capo d'istituto e che non costituiscano grave insubordinazioni si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura. «Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura.

[3]«Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura, per l'insubordinazione grave, per l'abituale irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettano l'onore o la dignita' di chi li commette, si applicano, secondo la gravita' dei casi e le circostanze, le altre pene disciplinari indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8».

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art33 · fonte del testo