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Gl'insegnanti non appartenenti al ruolo del Ministero della guerra ne' ad alcuno di quelli del Ministero della pubblica istruzione, i quali alla data della presente legge siano incaricati di un insegnamento presso i Collegi militari, e lo abbiano lodevolmente tenuto almeno un anno, potranno, nei limiti del numero delle cattedre disponibili ed a parere del ministero della guerra, continuare ad insegnare nei Collegi stessi e diverranno di ruolo dopo di aver partecipato, entro un quinquennio dalla data suddetta, con esito favorevole, ad un concorso per la cattedra della disciplina da loro insegnata nel Collegio.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
