Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli attuali insegnanti di matematica ne le scuole tecniche, i quali furono assunti in ruolo in seguito a un concorso abbinato per scuole tecniche e ginnasi o che passarono per concorso dal servizio di ruolo dei ginnasi a quello delle scuole tecniche, potranno a loro domanda passare all'insegnamento nei ginnasi a misura che i posti si renderanno vacanti, secondo l'ordine determinato dalla loro assunzione in servizio nelle scuole tecniche.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
