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Gli attuali insegnanti di matematica ne le scuole tecniche, i quali furono assunti in ruolo in seguito a un concorso abbinato per scuole tecniche e ginnasi o che passarono per concorso dal servizio di ruolo dei ginnasi a quello delle scuole tecniche, potranno a loro domanda passare all'insegnamento nei ginnasi a misura che i posti si renderanno vacanti, secondo l'ordine determinato dalla loro assunzione in servizio nelle scuole tecniche.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art49 · fonte del testo