Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1919 al 16 dicembre 2009. 397 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Agli attuali insegnanti di ruolo e capi d'istituto nelle scuole medie e normali governative sono concessi:
tolto: 1° a decorrere dal 1° ottobre 1914 un aumento di L. 500 sullo stipendio; tale aumento non toglie il diritto agli aumenti quinquennali o sessennali o agli aumenti anticipati per merito distinto concessi dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, o dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805, i quali vengano a maturare o debbano essere assegnati con decorrenza dal 1° ottobre 1914 al 30 settembre 1915;
tolto: 2° a decorrere dal 1° ottobre 1915, un aumento di stipendio pari a tanti quarantesimi dell'aumento fisso stabilito per ciascun ruolo dalla tabella B, quanti sono gli anni di servizio di ruolo nelle scuole medie e normali compiuti col 30 settembre 1915.
tolto: Agli attuali capi d'istituto effettivi, a decorrere dal 1° ottobre 1914, ed ai capi d'Istituto incaricati, a mano a mano che conseguiranno il grado di effettivi, sara' inoltre concesso un aumento di stipendio pari alla differenza fra la retribuzione fissata dalla tabella E, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e quella fissata dalla tabella D, annessa alla presente legge.
tolto: Se anche con tali aumenti lo stipendio liquidato al 1° ottobre 1915 sara' inferiore a quello indicato, in corrispondenza degli anni di servizio, per gli insegnanti nella tabella I e per i capi d'istituto nella tabellaL, annesse alla presente legge, a ciascuno sara' corrisposta, a titolo di assegno personale non valevole per la pensione, una retribuzione pari alla differenza tra i due stipendi; e il capo d'istituto o l'insegnante conseguira' successivamente, a decorrere dal 1° ottobre 1915, due aumenti annuali e in seguito tanti aumenti biennali di stipendio, sempre nella misura fissa, stabilita per ciascun ruolo della tabella B, quanti occorrono per raggiungere lo stipendio che e' corrispondente al numero degli anni di servizio compiuti al termine dell'anno o del biennio. Al conseguimento di ciascuno di tali aumenti l'assegno personale sara' determinato in modo che la somma complessiva dello stipendio e dell'assegno uguali lo stipendio fissato rispettivamente nelle tabelle I ed L.
tolto: Agli effetti dei precedenti aumenti di stipendio, coloro che a norma dell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142, e dell'art. 14 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, hanno conseguito un aumento anticipato di stipendio, di uno o due anni, per merito distinto, si considerano come se abbiano rispettivamente uno o due anni di maggiore anzianita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art50 · fonte del testo