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[1]Gli stipendi assegnati ai professori straordinari e ordinari di ciascun ordine di ruolo sono quelli indicati dalla tabella B.

[2]Ogni insegnante di qualsiasi ruolo consegue successivamente, a datare dal suo passaggio ordinario, sei aumenti quinquennali nella misura fissa indicata dalla tabella B fino al limite massimo della tabella stessa.

[3]L'insegnante che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto, secondo le norme dell'articolo seguente, ha diritto ad un settimo aumento quinquennale.

[4]E' abrogato l'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art5 · fonte del testo