Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: In nessun caso lo stipendio da corrispondersi all'insegnante o al capo d'istituto per effetto di qualsiasi aumento, a qualunque titolo conseguito, potra' essere superiore a quello indicato rispettivamente nelle tabelle I ed L in corrispondenza al numero degli anni di servizio prestati.

tolto: Quando, in qualunque momento della carriera, lo stipendio risulti uguale a quello corrispondente, segnato nelle dette tabelle, l'insegnante o capo d'istituto continuera' negli anni successivi la sua carriera secondo le disposizioni degli articoli 5, 13 e 14, in modo pero' che essa non risulti ritardata in confronto con le tabelle I ed L.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art51 · fonte del testo