Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In nessun caso lo stipendio da corrispondersi all'insegnante o al capo d'istituto per effetto di qualsiasi aumento, a qualunque titolo conseguito, potra' essere superiore a quello indicato rispettivamente nelle tabelle I ed L in corrispondenza al numero degli anni di servizio prestati.
tolto: Quando, in qualunque momento della carriera, lo stipendio risulti uguale a quello corrispondente, segnato nelle dette tabelle, l'insegnante o capo d'istituto continuera' negli anni successivi la sua carriera secondo le disposizioni degli articoli 5, 13 e 14, in modo pero' che essa non risulti ritardata in confronto con le tabelle I ed L.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art51 · fonte del testo