Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1919 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Agli attuali insegnanti di ruolo e capi d'istituto nelle scuole medie e normali governative sono concessi:

[2]1° a decorrere dal 1° ottobre 1914 un aumento di L. 500 sullo stipendio; tale aumento non toglie il diritto agli aumenti quinquennali o sessennali o agli aumenti anticipati per merito distinto concessi dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, o dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805, i quali vengano a maturare o debbano essere assegnati con decorrenza dal 1° ottobre 1914 al 30 settembre 1915;

[3]2° a decorrere dal 1° ottobre 1915, un aumento di stipendio pari a tanti quarantesimi dell'aumento fisso stabilito per ciascun ruolo dalla tabella B, quanti sono gli anni di servizio di ruolo nelle scuole medie e normali compiuti col 30 settembre 1915.

[4]Agli attuali capi d'istituto effettivi, a decorrere dal 1° ottobre 1914, ed ai capi d'Istituto incaricati, a mano a mano che conseguiranno il grado di effettivi, sara' inoltre concesso un aumento di stipendio pari alla differenza fra la retribuzione fissata dalla tabella E, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e quella fissata dalla tabella D, annessa alla presente legge.

[5]Se anche con tali aumenti lo stipendio liquidato al 1° ottobre 1915 sara' inferiore a quello indicato, in corrispondenza degli anni di servizio, per gli insegnanti nella tabella I e per i capi d'istituto nella tabella L, annesse alla presente legge, a ciascuno sara' corrisposta, a titolo di assegno personale non valevole per la pensione, una retribuzione pari alla differenza tra i due stipendi; e il capo d'istituto o l'insegnante conseguira' successivamente, a decorrere dal 1° ottobre 1915, due aumenti annuali e in seguito tanti aumenti biennali di stipendio, sempre nella misura fissa, stabilita per ciascun ruolo della tabella B, quanti occorrono per raggiungere lo stipendio che e' corrispondente al numero degli anni di servizio compiuti al termine dell'anno o del biennio. Al conseguimento di ciascuno di tali aumenti l'assegno personale sara' determinato in modo che la somma complessiva dello stipendio e dell'assegno uguali lo stipendio fissato rispettivamente nelle tabelle I ed L. 9 11

[6]Agli effetti dei precedenti aumenti di stipendio, coloro che a norma dell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142, e dell'art. 14 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, hanno conseguito un aumento anticipato di stipendio, di uno o due anni, per merito distinto, si considerano come se abbiano rispettivamente uno o due anni di maggiore anzianita'.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

9

Il D.L. Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno personale di cui sono provvisti gli attuali capi di Istituto e insegnanti delle scuole medie e normali in forza dell'art. 50 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e' convertito ad ogni effetto in stipendio".

Regio D.L. 30 novembre 1919, n. 2303, convertito senza modificazioni dalla L. 1922, n. 382

11

Il Regio D.L. 30 novembre 1919, n. 2303, convertito senza modificazioni dalla L. 1922, n. 382, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno personale di cui sono provvisti gli attuali capi d'Istituto e insegnanti dei Regi Istituti nautici in forza dell'articolo 50 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e' convertito ad ogni effetto in stipendio".

Testo in vigore dal 1 maggio 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 1 maggio 1919. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… corrispondente al numero degli anni di servizio compiuti al termine dell'anno o del biennio. tolto: al aggiunto: Al conseguimento di ciascuno di tali aumenti l'assegno personale sara' determinato in modo che la somma complessiva dello stipendio e dell'assegno uguali lo stipendio fissato rispettivamente nelle tabelle I ed L.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il D.L. Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno personale di cui sono provvisti gli attuali capi di Istituto e insegnanti delle scuole medie e normali in forza dell'art. 50 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e' convertito ad ogni effetto in stipendio".

  • Regio D.L. 30 novembre 1919, n. 2303, convertito senza modificazioni dalla L. 1922, n. 382

    Il Regio D.L. 30 novembre 1919, n. 2303, convertito senza modificazioni dalla L. 1922, n. 382, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno personale di cui sono provvisti gli attuali capi d'Istituto e insegnanti dei Regi Istituti nautici in forza dell'articolo 50 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e' convertito ad ogni effetto in stipendio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art50 · fonte del testo