Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per i capi d'istituto e gl'insegnanti di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1893, n. 456, i quali per effetto immediato di conversione in governativi degli istituti ai quali appartenevano, passarono al servizio dello stato o passeranno entro il 1° ottobre 1914, saranno computati come utili agli effetti dell'art. 50 della presente legge, anche gli anni di servizio effettivo da essi anteriormente prestati come insegnanti di ruolo negli istituti medesimi.
tolto: Saranno computati come utili ai medesimi effetti anche gli anni di servizio di ruolo prestati come RR. provveditori agli studi, come ispettori centrali per le scuole medie e normali e come assistenti di ruolo delle RR. Universita' o degli Istituti governativi di istruzione superiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art53 · fonte del testo