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[1]Per i capi d'istituto e gl'insegnanti di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1893, n. 456, i quali per effetto immediato di conversione in governativi degli istituti ai quali appartenevano, passarono al servizio dello stato o passeranno entro il 1° ottobre 1914, saranno computati come utili agli effetti dell'art. 50 della presente legge, anche gli anni di servizio effettivo da essi anteriormente prestati come insegnanti di ruolo negli istituti medesimi.
[2]Saranno computati come utili ai medesimi effetti anche gli anni di servizio di ruolo prestati come RR. provveditori agli studi, come ispettori centrali per le scuole medie e normali e come assistenti di ruolo delle RR. Universita' o degli Istituti governativi di istruzione superiore.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
