Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1915 al 16 dicembre 2009. 355 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per l'applicazione degli articoli precedenti, nel caso di cumuli di due uffici con stipendio si osserveranno le norme seguenti:
tolto: 1° se i due uffici sono d'insegnante di ruolo in scuole medie o normali governative, gli aumenti di cui ai precedenti articoli, sono concessi solo per uno degli uffici, a scelta dell'interessato. Lo stipendio del secondo ufficio rimane invariato, e il relativo obbligo d'orario, anziche' essere accresciuto, come per l'altro, fino al limite di cui all'art. 8 della presente legge, rimarra' quello stabilito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, dalla tabella D annessavi, o dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805;
tolto: 2° qualora le ore d'insegnamento, a cui per i due uffici cumulati e' obbligato l'insegnante, calcolate secondo il numero precedente, siano complessivamente superiori a ore 28 o ad ore 30 per gli insegnanti del ruolo C, il cumulo dovra' cessare col 30 ottobre 1915, con facolta' all'interessato di optare per l'uno o per l'altro degli uffici, a meno che egli preferisca mantenere inalterati gli stipendi, di cui a quella data e' fornito per entrambi, e i relativi obblighi d'orario, e di compiere la rimanente sua carriera secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142, o della legge 26 dicembre 1909, n. 805, nel quale caso il cumulo sara' conservato;
tolto: 3° le disposizioni dei numeri precedenti si applicano anche nel caso di cumuli d'uffici d'insegnante non appartenenti entrambi alle scuole medie e normali, o di cui l'uno dipende da altra amministrazione governativa o da enti locali.
tolto: Quando il cumulo dei due uffici, conservato a norma delle facolta' concessa nel precedente n. 2, venga a cessare, sempreche' per il servizio prestato nell'ufficio che viene a mancare, non competa alcun assegno, la carriera nell'unico ufficio di cui l'insegnante rimane titolare, si compira', a incominciare dall'anno scolastico immediatamente successivo al giorno della cessazione del cumulo, secondo le norme della presente legge e con gli obblighi di orario in questa stabiliti; e lo stipendio, di cui detto insegnante e' fornito, sara' ragguagliato, per effetto di aumenti biennali, a quello stabilito per gli altri insegnanti del medesimo ruolo, in corrispondenza al numero degli anni di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art52 · fonte del testo