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[1]Nell'organico di ciascun istituto sono conservati i posti di ruolo attualmente esistenti, ancorche' non si verifichino le condizioni volute dal secondo comma dell'art. 10, purche' esistano quelle stabilite dal primo comma. A mano a mano che si verifichino vacanze, il numero delle cattedre di ruolo per ciascuna materia o gruppo di materie verra' ridotto in conformita' delle disposizioni del comma secondo dell'articolo predetto.

[2]Gli insegnanti di educazione fisica, che alla promulgazione della presente legge, si trovino in sede ove non adempiono integralmente agli obblighi d'orario, di cui all'art. 8, potranno essere trasferiti per servizio ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 8 aprile 1906, n. 141. Potranno tuttavia rimanere nella sede attuale, salvo altri motivi di servizio richiedano il trasferimento, ma in tal caso non saranno loro applicabili le disposizioni della presente legge relativo agli stipendi.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 23 settembre 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art56 · fonte del testo