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[1]Nell'organico di ciascun istituto sono conservati i posti di ruolo attualmente esistenti, ancorche' non si verifichino le condizioni volute dal secondo comma dell'art. 10, purche' esistano quelle stabilite dal primo comma. A mano a mano che si verifichino vacanze, il numero delle cattedre di ruolo per ciascuna materia o gruppo di materie verra' ridotto in conformita' delle disposizioni del comma secondo dell'articolo predetto.
[2]Gli insegnanti di educazione fisica, che alla promulgazione della presente legge, si trovino in sede ove non adempiono integralmente agli obblighi d'orario, di cui all'art. 8, potranno essere trasferiti per servizio ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 8 aprile 1906, n. 141. Potranno tuttavia rimanere nella sede attuale, salvo altri motivi di servizio richiedano il trasferimento, ma in tal caso non saranno loro applicabili le disposizioni della presente legge relativo agli stipendi. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1327, convertito senza modificazioni dalla L. 1 aprile 1917, n. 644, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che l'applicazione della disposizione di cui al secondo comma del presente articolo puo' essere rimandata all'anno scolastico 1916-917 per gli insegnanti di educazione fisica che, essendo chiamati a prestare servizio militare, non hanno potuto far pervenire, entro il 30 settembre 1915, le dichiarazioni richieste agli articoli 52, n. 2, e 55, ultimo comma, della legge 16 luglio 1914, n. 679.
Testo in vigore dal 23 settembre 1915 al 16 dicembre 2009
