Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 152 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli attuali capi di Istituto, incaricati da tre anni almeno, passeranno subito effettivi, se siano favorevoli le informazioni delle autorita' scolastiche e le ispezioni, alle quali saranno sottoposti. in caso contrario, sara' loro revocato l'incarico a norma dell'articolo 13.
tolto: I capi di istituto che per effetto del secondo comma dell'articolo 41 della legge 8 aprile 1906, n. 142, non hanno obbligo d'insegnamento, continueranno ad essere esonerati, tranne che non si tratti di supplenze temporanee ad insegnanti dell'Istituto, cui sono preposti, a norma dell'art. 16.
tolto: I capi d'Istituto che attualmente godono una retribuzione per la direzione delle classi aggiunte potranno conservarla nella misura stabilita dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, qualora non preferiscano di rinunciarvi per ottenere invece l'indennita' i cui all'art. 17.
tolto: Nulla e' innovato a quanto dispone la tabella K annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, circa l'assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art58 · fonte del testo