Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli attuali capi di Istituto, incaricati da tre anni almeno, passeranno subito effettivi, se siano favorevoli le informazioni delle autorita' scolastiche e le ispezioni, alle quali saranno sottoposti. in caso contrario, sara' loro revocato l'incarico a norma dell'articolo 13.

[2]I capi di istituto che per effetto del secondo comma dell'articolo 41 della legge 8 aprile 1906, n. 142, non hanno obbligo d'insegnamento, continueranno ad essere esonerati, tranne che non si tratti di supplenze temporanee ad insegnanti dell'Istituto, cui sono preposti, a norma dell'art. 16.

[3]I capi d'Istituto che attualmente godono una retribuzione per la direzione delle classi aggiunte potranno conservarla nella misura stabilita dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, qualora non preferiscano di rinunciarvi per ottenere invece l'indennita' i cui all'art. 17.

[4]Nulla e' innovato a quanto dispone la tabella K annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, circa l'assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art58 · fonte del testo