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[1]All'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142 e' sostituito il seguente:

[2]«Gli aumenti quinquennali di stipendio, di cui all'art. 5, oltre che essere dati per anzianita' nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, potranno essere dati per merito distinto insegnanti ordinari con anticipazione di un anno dalla scadenza normale.

[3]«Ogni anno, messi a confronto per ciascun ruolo i titoli di merito degl'insegnanti di ciascuna materia, che si trovino nella predetta condizione, e tenuto conto delle ispezioni e delle informazioni intorno al servizio da essi prestato, sara' formato l'elenco dei meritevoli di aumento anticipato.

[4]«coloro che avranno questo aumento anticipato non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predetta condizione di anzianita'.

[5]Nessun insegnante potra' ottenere durante la sua carriera piu' di tre aumenti anticipati.

[6]«Per gl'insegnanti che avranno avuto l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio successivo decorrera' dalla data dell'aumento medesimo».

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art6 · fonte del testo