Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il numero complessivo delle ore settimanali di lezione in istituti pubblici e privati per gli insegnanti dei ruoli A e B non puo' essere superiore a 28, per quelli del ruolo C a 30, salvo ragioni eccezionali e temporanee di servizio delle quali giudichera' il ministro, sentito il parere dell'autorita' scolastica locale.

tolto: Ciascun professore, prima di assumere l'incarico d'insegnamento in istituti privati o pareggiati, ha l'obbligo di pestare l'opera propria nelle scuole governative fino al numero di ore sopraindicato, quando l'autorita' scolastica lo richieda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art7 · fonte del testo