Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il numero complessivo delle ore settimanali di lezione in istituti pubblici e privati per gli insegnanti dei ruoli A e B non puo' essere superiore a 28, per quelli del ruolo C a 30, salvo ragioni eccezionali e temporanee di servizio delle quali giudichera' il ministro, sentito il parere dell'autorita' scolastica locale.
tolto: Ciascun professore, prima di assumere l'incarico d'insegnamento in istituti privati o pareggiati, ha l'obbligo di pestare l'opera propria nelle scuole governative fino al numero di ore sopraindicato, quando l'autorita' scolastica lo richieda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art7 · fonte del testo