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[1]Il numero complessivo delle ore settimanali di lezione in istituti pubblici e privati per gli insegnanti dei ruoli A e B non puo' essere superiore a 28, per quelli del ruolo C a 30, salvo ragioni eccezionali e temporanee di servizio delle quali giudichera' il ministro, sentito il parere dell'autorita' scolastica locale.

[2]Ciascun professore, prima di assumere l'incarico d'insegnamento in istituti privati o pareggiati, ha l'obbligo di pestare l'opera propria nelle scuole governative fino al numero di ore sopraindicato, quando l'autorita' scolastica lo richieda.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art7 · fonte del testo