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[1]Il numero complessivo delle ore settimanali di lezione in istituti pubblici e privati per gli insegnanti dei ruoli A e B non puo' essere superiore a 28, per quelli del ruolo C a 30, salvo ragioni eccezionali e temporanee di servizio delle quali giudichera' il ministro, sentito il parere dell'autorita' scolastica locale.
[2]Ciascun professore, prima di assumere l'incarico d'insegnamento in istituti privati o pareggiati, ha l'obbligo di pestare l'opera propria nelle scuole governative fino al numero di ore sopraindicato, quando l'autorita' scolastica lo richieda.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
