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[1]Per gli opifici tecnicamente organizzati che si impianteranno nel territorio delle provincie contemplate dalla presente legge, compresa la provincia di Napoli, entro dieci anni dalla sua pubblicazione, e' concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

[2]Per lo stesso periodo di tempo gli opifici ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

[3]Per gli opifici tecnicamente organizzati che si impiantano nel territorio delle provincie delle Marche, del Lazio e dell'Umbria entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge e' concesso, per un quadriennio dalla loro attivazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

[4]Per lo stesso periodo di tempo gli opifici saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 5 agosto 1910

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art3 · fonte del testo

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