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[1]Per gli opifici tecnicamente organizzati che si impianteranno nel territorio delle provincie contemplate dalla presente legge, compresa la provincia di Napoli, entro dieci anni dalla sua pubblicazione, e' concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.
[2]Per lo stesso periodo di tempo gli opifici ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.
[3]Per gli opifici tecnicamente organizzati che si impiantano nel territorio delle provincie delle Marche, del Lazio e dell'Umbria entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge e' concesso, per un quadriennio dalla loro attivazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.
[4]Per lo stesso periodo di tempo gli opifici saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1910, n. 466
4La L. 13 luglio 1910, n. 466 ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "In tutti i Comuni indicati dal R. decreto di cui all'art. 1 della presente legge, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e' prorogato di anni quattro. S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, della legge 12 gennaio 1909, n. 12".
Decreto Luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 603
8Il Decreto Luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 603 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 383, sono prorogate per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace".
Il D.L. Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 406, comma 1) che "In tutti i Comuni di cui alla tabella n. 2 allegata al presente testo unico, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e' prorogato di anni quattro. S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo precedente".
Il Regio D.L. 2 settembre 1919, n. 1668, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1906, n. 383, le quali con decreto Luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 603, vennero prorogate per tutta la durata della guerra o fino a 6 mesi dopo la conclusione della pace, sono prorogate per altri cinque anni da quest'ultima data".
Testo in vigore dal 4 ottobre 1919 al 1 giugno 1926
