Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 8 giugno 1916. Leggi il testo vigente →

[1]Per gli opifici tecnicamente organizzati che si impianteranno nel territorio delle provincie contemplate dalla presente legge, compresa la provincia di Napoli, entro dieci anni dalla sua pubblicazione, e' concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

[2]Per lo stesso periodo di tempo gli opifici ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

[3]Per gli opifici tecnicamente organizzati che si impiantano nel territorio delle provincie delle Marche, del Lazio e dell'Umbria entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge e' concesso, per un quadriennio dalla loro attivazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

[4]Per lo stesso periodo di tempo gli opifici saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

[5]4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1910, n. 466

4

La L. 13 luglio 1910, n. 466 ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "In tutti i Comuni indicati dal R. decreto di cui all'art. 1 della presente legge, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e' prorogato di anni quattro. S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, della legge 12 gennaio 1909, n. 12".

Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 8 giugno 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1910

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1906 al 5 agosto 1910.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1910, n. 466

    La L. 13 luglio 1910, n. 466 ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "In tutti i Comuni indicati dal R. decreto di cui all'art. 1 della presente legge, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e' prorogato di anni quattro. S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, della legge 12 gennaio 1909, n. 12".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art3 · fonte del testo

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