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[1]((Le Casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese tra gli Istituti, coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia.

[2]Le operazioni delle Casse provinciali saranno limitate al solo credito agrario di esercizio, e si potranno compiere, oltrecche' direttamente, anche per mezzo di Consorzi agrari, delle Casse rurali ed agrario e di altri Istituti locali.

[3]Il servizio di cassa sara' esercitato gratuitamente dai Banchi di Napoli e di Sicilia, rispettivamente per le Casse istituite nelle Provincie meridionali e nelle Provincie siciliane.

[4]Le Casse provinciali sono sottoposte alla vigilanza governativa che sara' esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

[5]Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle Casse provinciali di credito agrario e per lo scioglimento e la ricostituzione dei Consigli di amministrazione, sono stabilite e modificate mediante decreti Reali da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato)).

Testo in vigore dal 21 agosto 1909 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1909

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1906 al 21 agosto 1909. 77 parole tolte, 80 parole aggiunte in 7 capoversi.

Le Casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese tra gli Istitutiaggiunto: , coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia.

Le operazioni delle Casse provinciali saranno limitate al solo credito agrario di eserciziotolto: .

tolto: La gestione di tali Casse verra' assunta, sino a che non siano in grado di provvedervi da se', dalle amministrazioni speciali istituite, per il credito agrario, presso il Bancoaggiunto: , e si potranno compiere, oltrecche' direttamente, anche per mezzo di Consorzi agrari, delle Casse rurali ed agrario e di altri Istituti locali.

aggiunto: Il servizio di cassa sara' esercitato gratuitamente dai Banchi di Napoli e tolto: presso il Banco di Sicilia, tolto: rimanendo escluso, per i due Istituti di emissione, ogni rischio non consentito dall' ordinamento bancario vigente aggiunto: rispettivamente per le Casse istituite nelle Provincie meridionali e nelle Provincie siciliane.

aggiunto: Le Casse provinciali sono sottoposte alla vigilanza governativa che sara' esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle Casse provinciali di credito agrario tolto: verranno aggiunto: e per lo scioglimento e la ricostituzione dei Consigli di amministrazione, sono stabilite e modificate mediante decreti Reali da emanarsitolto: , su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura aggiunto: su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, tolto: udite le direzioni dei due Banchi e aggiunto: sentito il Consiglio di Statotolto: .

tolto: Il regolamento dovra' essere approvato entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art8 · fonte del testo

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