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[1]Le Casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese tra gli Istituti coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia.

[2]Le operazioni delle Casse provinciali saranno limitate al solo credito agrario di esercizio.

[3]La gestione di tali Casse verra' assunta, sino a che non siano in grado di provvedervi da se', dalle amministrazioni speciali istituite, per il credito agrario, presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia, rimanendo escluso, per i due Istituti di emissione, ogni rischio non consentito dall' ordinamento bancario vigente.

[4]Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle Casse provinciali di credito agrario verranno stabilite e modificate mediante decreti Reali da emanarsi, su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, udite le direzioni dei due Banchi e il Consiglio di Stato.

[5]Il regolamento dovra' essere approvato entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 21 agosto 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art8 · fonte del testo

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