Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo in godimento al 1 luglio 1954, escluso qualunque altro emolumento.

Testo vigente dal 7 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;580~art4 · fonte del testo