I contributi previsti dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719, nonche' la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in esclusiva proprieta' dell'E.N.E.L.
Testo vigente dal 28 dicembre 1973
