I contributi previsti dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719, nonche' la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in esclusiva proprieta' dell'E.N.E.L.

Testo vigente dal 28 dicembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;822~artunico · fonte del testo