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Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attivita' scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 8 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;560~art1 · fonte del testo