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Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attivita' scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 8 novembre 1989
