Le norme di cui ai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, anche per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.
Testo vigente dal 30 ottobre 1973
Le norme di cui ai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, anche per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.
Testo vigente dal 30 ottobre 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1973-10-27;628~art7 · fonte su Normattiva