L'indennita' mensile d'istituto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' stabilita a decorrere dal 1 luglio 1973, per i gradi e le qualifiche indicati nelle allegate tabelle 3 e 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 dicembre 1973, n.926)).
Testo vigente dal 2 febbraio 1974
