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Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni e degli indennizzi, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessioni anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tassa e da imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a tale titolo non si considerano reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. Gli atti relativi agli investimenti di dette somme sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonche' dalle imposte di registro e ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 12 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1066~art5 · fonte su Normattiva