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La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064. Detta Commissione, che potra' funzionare anche in sottocommissioni, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed e' autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso, presentare memorie, documenti e prove. La deliberazione della Commissione, firmata dal Presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del tesoro all'Intendenza di finanza di Roma, la quale, previa identificazione degli aventi diritto, provvede all'emissione degli atti di pagamento a valere sugli ordini di accreditamento di cui al successivo art. 8.

Testo in vigore dal 6 settembre 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1131~art5 · fonte del testo