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Il Ministro per il tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane - comprese quelle di trasporto - per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, puo' farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori, in conformita' della presente legge. Con procedura analoga a quella di cui al precedente comma e nel limite ivi indicato, potranno concedersi finanziamenti ad imprese che assumano lavori all'estero utilizzando tecnici e mano d'opera italiana. Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applicano ove occorra, le stesse disposizioni dei prestiti in dollari di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 23 aprile 1953

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