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((Il Ministero del tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane - comprese quelle di trasporto - per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, puo' farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline, regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori in conformita' della presente legge. Tuttavia gli eventuali sbilanci conseguiti a morosita', inadempienze o cause di forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle scadenze stabilite nei contratti stessi)). 1 Con procedura analoga a quella di cui al precedente comma e nel limite ivi indicato, potranno concedersi finanziamenti ad imprese che assumano lavori all'estero utilizzando tecnici e mano d'opera italiana. Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applicano ove occorra, le stesse disposizioni dei prestiti in dollari di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 1953, n. 182
1La L. 11 marzo 1953, n. 182, ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica ha efficacia a partire dalla data stabilita con l'art. 10 della legge 18 agosto 1950, n. 258.
Testo in vigore dal 23 aprile 1953 al 16 dicembre 2010
